Tutte le lavoratrici, apprendiste e dipendenti a qualsiasi livello, del settore pubblico e di quello privato, hanno il diritto/dovere di astenersi dal lavoro uno o due mesi prima della data presunta del parto e quattro o tre mesi dopo.
Entrambi i genitori invece, possono fruire, nel primo anno del bambino, dei riposi giornalieri e, fino al compimento dell'ottavo anno, dell'astensione facoltativa dal lavoro. Altre norme tutelano le lavoratrici in maternità, al fine di evitare loro lavori pericolosi.
Le norme sull'astensione dal lavoro dopo il parto si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. |