La denuncia di nascita è obbligatoria e va fatta indistintamente da uno dei genitori o da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, entro dieci giorni dall'evento, all'ufficiale dello Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o a quello di residenza di almeno uno dei genitori; la dichiarazione di nascita può, infine, essere resa, entro tre giorni dall'evento, alla Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura.
Al neonato si possono attribuire più nomi, ma non quello del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome oppure nomi ridicoli o vergognosi. |