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Nascere
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Adozione e affidamento
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L'adozione nazionale e internazionale è prevista per minori italiani e stranieri che si trovino in stato di abbandono e per i quali il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità. Per l'adozione nazionale gli aspiranti genitori possono presentare domanda a uno o più Tribunali per i minorenni; per quella internazionale solo al Tribunale di residenza. La domanda è valida per tre anni e può essere ripresentata. L'idoneità della coppia all'adozione viene accertata dal Tribunale attraverso il Servizio sociale locale. Per l'adozione internazionale, dopo aver ottenuto l'idoneità, la coppia deve rivolgersi a una delle associazioni iscritte nell'Albo degli enti autorizzati.
L'adozione a distanza è la possibilità, per chiunque lo desideri, di contribuire al mantenimento di un bambino straniero la cui famiglia si trovi in disagiate condizioni economiche. Si realizza inviando un contributo economico mensile o annuale, tramite molte associazioni di volontariato e le Ong, Organizzazioni non governative.
L'affidamento familiare è un servizio sociale, disposto da un provvedimento del Servizio sociale locale e del Giudice tutelare del Tribunale per i minorenni, a favore di minori cui la famiglia non è in grado di assicurare l'assistenza necessaria, per gravi difficoltà temporanee. Chiunque (famiglia, persona singola, comunità) ha la possibilità di prendere in affidamento un minore, contribuendo a mantenerlo, educarlo, istruirlo, in vista del suo rientro nella famiglia d'origine, con cui sono mantenuti i rapporti. L'affidamento può essere anche solo diurno. È previsto un rimborso spese mensile. Il Servizio sociale locale affianca la famiglia o la persona affidataria per tutto il periodo dell'affidamento. |
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Adozione internazionale
Coloro che vogliono adottare un minore straniero devono necessariamente rivolgersi a uno degli enti autorizzati che agiscono da tramite tra i futuri genitori adottivi e le autorità straniere preposte. L'ente incaricato deve innanzitutto informare i futuri genitori sulle procedure, per poi trasmettere ai competenti uffici stranieri la dichiarazione di disponibilità all'adozione con il decreto di idoneità e la relativa relazione dei servizi socio-sanitari. L'ente, una volta ricevuta una proposta dall'autorità straniera la comunica agli aspiranti genitori, e quando venga accettata, si occupa di tutti gli atti necessari all'ingresso del minore in Italia. L'ente autorizzato continua a essere un punto di riferimento anche dopo l'adozione. L'elenco degli enti autorizzati è contenuto in un apposito albo, periodicamente aggiornato e pubblicato, alla fine di ogni anno solare, sulla Gazzetta Ufficiale. Per informazioni è possibile consultare il sito www. commissioneadozioni.it |
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Affidamento familiare
Chiunque (famiglia, persona singola, comunità) ha la possibilità di prendere in affidamento un minore, contribuendo a mantenerlo, educarlo, istruirlo, in vista del suo rientro nella famiglia d'origine, con cui vengono mantenuti i rapporti. L'affidamento può essere anche solo diurno. È previsto un rimborso spese mensile. Il Servizio sociale locale affianca la famiglia o la persona affidataria per tutto il periodo dell'affidamento. |
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