La pubblica amministrazione e le aziende che hanno in concessione pubblici servizi devono accettare l'autocertificazione o acquisire i dati direttamente dagli uffici competenti.
La richiesta di certificati da parte di tali enti costituisce, infatti, una violazione dei doveri di ufficio. Per il cittadino rimane, invece, sempre possibile chiedere il rilascio dei certificati. Dalla nuova disciplina sono esclusi i Tribunali e i privati (per esempio, banche e assicurazioni); per questi ultimi accettare l'autocertificazione è una facoltà e non un obbligo.
Negli uffici pubblici vengono eliminate anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (per esempio, la dichiarazione di essere erede o proprietario), poiché la si può compilare al momento firmandola in presenza dell'impiegato (che è un pubblico ufficiale), oppure inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità. L'autenticazione della firma rimane necessaria per i privati e per la riscossione di benefici economici, se effettuata da persona diversa dal titolare. |